La trascrizione dell’accordo raggiunto dai coniugi in sede di negoziazione assistita: la Suprema Corte fa chiarezza.

La trascrizione dell’accordo raggiunto dai coniugi in sede di negoziazione assistita: la Suprema Corte fa chiarezza.

La questione rimessa al vaglio della seconda sez. Civile della Corte di Cassazione n. 1202 del 21 gennaio 2020 trae origine dalla composizione di un conflitto coniugale raggiunta in sede di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del d.l. 13 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014, n. 162.

L’accordo sottoscritto dai coniugi nelle prescritte forme di legge, quindi autenticato dai rispettivi difensori, oltre a regolamentare gli aspetti personali della separazione e l’affidamento condiviso del figlio minore, contemplava il trasferimento della proprietà di una quota dell’immobile adibito a casa coniugale: il notaio si era lì limitato ad effettuare l’autenticazione delle sottoscrizioni, l’autentica cd. “minore”, senza effettuare il controllo di legalità dell’atto (e, quindi, senza iscrivere il verbale a repertorio, senza metterlo a raccolta, né provvedere alla celere trascrizione dello stesso) ed il conservatore aveva rifiutato la trascrizione ed informato dell’inadempimento il consiglio notarile.

Avviato il procedimento disciplinare ai sensi del d.leg. 1° agosto 2006, n. 249, Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell’art. 7, comma 1, lettera e) della l. 28 novembre 2005, n. 246, la commissione regionale di disciplina aveva qualificato la condotta del professionista come colpevole inadempimento delle modalità con cui doveva essere effettuata, ai fini dell’art. 2657 c.c., l’autentica richiesta dal comma 3 dell’art. 5 della l. 162/2014; il rigetto integrale del reclamo spiegato dal notaio presso la Corte di appello competente aveva, quindi, giustificato il ricorso alla Suprema corte.

La seconda sezione civile respinge le doglianze del professionista ricorrente e chiarisce che la trascrizione dell’atto di trasferimento immobiliare eventualmente contenuto nell’accordo di separazione o divorzio presuppone l’autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale dell’accordo stesso ad opera del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 21 gennaio 2020, n.1202

MASSIMA

Ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al d.l. n. 132 del 2014, art. 6, convertito in Legge n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo d.l. n. 132 del 2014, art. 5, comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3.