Angela Fortunato avvocato

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Ogni cliente sa che, in presenza o online, è sempre il benvenuto nel mio studio, sa che a mente sgombra lo ascolto con l’obiettivo di comprendere ed analizzare le sue richieste e, quindi, osservare accuratamente gli interessi ed i bisogni che le muovono.

Sa che, contemporaneamente, ci occupiamo della valutazione attenta e puntuale delle richieste delle altre parti coinvolte e, quindi, degli interessi e bisogni da cui presumibilmente originano, che studiamo accuratamente l’interazione dei comportamenti ed emozioni in gioco per comprendere la dinamica conflittuale.

Solo allora analizziamo insieme il conflitto in maniera scientifica e capillare, separando le persone dal problema, le persone dai comportamenti, e siamo così pronti a mettere in campo la nostra strategia.

Ogni strategia che elaboriamo è, quindi, il risultato di un lavoro personalizzato che facciamo assieme per addivenire alla condivisione della migliore modalità per affrontare e risolvere la controversia.

Al cliente spiego che, da negoziatore, ho nella cassetta degli attrezzi vari strumenti alternativi al giudizio, da utilizzare scegliendo quello più adeguato al raggiungimento dell’obiettivo, e che il miglior risultato in assoluto è quello che passa attraverso un’intesa condivisa e vantaggiosa per tutti.

In quest’ottica, il ricorso alla procedura giurisdizionale, per i lunghi tempi , gli alti costi e le modalità che la caratterizzano, è l’extrema ratio da intraprendere solo quando ogni altra via si è dimostrata impraticabile ovvero non è risultata adeguata al raggiungimento di quanto più interessa all’assistito.

Le principali cornici legislative nell’ambito delle quali mi muovo sono:

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

da uno o più avvocati

– D.L. n. 132/2014, conv. L. n. 162/2014 – è una procedura conciliativa alternativa al contenzioso che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti ed ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell’assisterle.

La procedura deve concludersi in tre mesi – salvo diverso accordo delle parti e può riguardare le materie dei diritti civili e commerciali, con la sola esclusione dei dritti indisponibili.

È, inoltre, condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie derivanti dal risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e natanti e dal pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.

L’ accordo, una volta raggiunto, sottoscritto dalla parti e dai rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

MEDIAZIONE

– D.L. n. 28/2010 – è l’attività professionale svolta, presso un Organismo di Mediazione, da un terzo imparziale, il mediatore, finalizzata ad assistere due o più parti, accompagnate dai rispettivi avvocati, nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia.

La procedura deve concludersi entro tre mesi – salvo diversa volontà delle parti – e può riguardare ogni controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.

È, inoltre, condizione di procedibilità della domanda per le controversie aventi gli oggetti elencati nell’art. 5 della l. n. 28/2010, tra cui: condominio, diritti reali, successioni ereditarie, locazione, responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari, finanziari, ecc..

Se la procedura ha esito positivo viene sottoscritto un accordo che ha efficacia esecutiva.

ARBITRATO

– Artt. 806-840 c.p.c. – è un metodo di risoluzione delle controversie alternativo al giudizio per risolvere le liti in materia civile e commerciale, mediante l’affidamento dell’incarico ad uno o a più arbitri, che formano il cosiddetto collegio arbitrale.

La procedura deve concludersi entro 240 giorni dal conferimento dell’incarico, con il deposito del lodo arbitrale, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.

La parte può aderire alla procedura o con l’inserimento di una clausola compromissoria  nel contratto sottoscritto prima dell’insorgere della controversia o, dopo dell’insorgere della stessa, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.

Il lodo arbitrale ha efficacia esecutiva se pronunciato in sede di arbitrato rituale, altrimenti ha il valore della scrittura privata.

l’extrema ratio:

IL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, specifico in relazione al diritto in contestazione.

Se quello che hai letto ti interessa, scrivimi qui e troveremo assieme la via da percorrere.